Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:
- deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58;
- deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
- deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiano uno dei soggetti indi-cati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
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Franco Rumiano - Private Banker
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